ART. 36 - SOSTITUZIONI (1)
- Il medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta ha l’obbligo di farsi sostituire fin dall’inizio dell’assenza. Ove possibile il medico sostituto deve possedere i requisiti per ottenere incarichi di cui al presente Accordo a tempo indeterminato o temporanei ai sensi dell’articolo 9 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 e dell’articolo 12 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60. Il medico ha l’obbligo di comunicare al referente di AFT, in caso di sostituzione fino a 3 giorni, per le attività inerenti alla AFT, ovvero all’Azienda, in caso di sostituzione per più di 3 giorni consecutivi, la durata e le motivazioni, nonché il nominativo del sostituto. Il medico titolare di scelte deve inoltre informare i propri assistiti sulla durata e le modalità della sostituzione, dandone comunicazione anche al referente di AFT.
- La sostituzione del medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta che non abbia potuto provvedere ai sensi del comma 1 può essere effettuata da medici operanti nella medesima AFT, che ne diano disponibilità, secondo modalità e procedure concordate tra gli stessi e il referente di AFT.
- La sostituzione del medico del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria può essere effettuata da medici ad attività oraria operanti nella medesima AFT, che ne diano disponibilità, secondo modalità e procedure concordate tra gli stessi e il referente di AFT.
- Qualora non sia stato possibile effettuare la sostituzione del medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta secondo quanto previsto al comma 2, l’Azienda provvede contattando prioritariamente i medici del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria operanti nella AFT, poi in Azienda, secondo l'ordine di anzianità di incarico, successivamente i medici iscritti nella graduatoria aziendale di disponibilità di cui all'articolo 19, comma 6, con priorità per i residenti nell’ambito di iscrizione del medico sostituito.
- Qualora non sia stato possibile effettuare la sostituzione del medico del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria secondo quanto previsto al comma 3, l’Azienda propone la sostituzione ai medici del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria operanti in Azienda, secondo l'ordine di anzianità di incarico, successivamente interpella i medici iscritti nella graduatoria aziendale di disponibilità di cui all'articolo 19, comma 6, con priorità per i residenti nell’ambito di attività del medico sostituito, ed infine propone la sostituzione ai medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta operanti nella medesima AFT, che ne diano disponibilità.
- Il sostituto assume direttamente e formalmente, all’atto dell’accettazione della sostituzione, le responsabilità professionali e gli obblighi del titolare, sia per l’attività prestata nei confronti degli assistiti che per l’attività oraria. Non è consentito al sostituto acquisire scelte del titolare durante il periodo di sostituzione.
- Alla sostituzione del medico sospeso dall’incarico ai sensi dell’articolo 22, comma 1, provvede la Azienda utilizzando la graduatoria aziendale di disponibilità di cui all’articolo 19, comma 6. Le scelte restano in carico al medico sospeso, fatta salva la revoca da parte degli assistiti.
- L’attività di sostituzione, a qualsiasi titolo svolta, non comporta l’iscrizione nell’elenco di scelta, anche se determina l’assunzione di tutti gli obblighi professionali previsti dal presente Accordo, dagli Accordi regionali ed aziendali.
- Il compenso spettante al medico che effettua sostituzione per attività a ciclo di scelta è pari al 70% del compenso di cui all’articolo 47, comma 2, lettera A, punto I, ed è corrisposto:
a) intero per i mesi di aprile, maggio, ottobre e novembre;
b) maggiorato del 20% per i mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo;
c) ridotto del 20% per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.
Al titolare viene corrisposta la restante parte dei compensi mensili dovuti.
Al sostituto spettano inoltre i compensi per le prestazioni aggiuntive di cui all’Allegato 6 e, con le stesse limitazioni previste per il titolare, per le prestazioni di assistenza domiciliare programmata (ADP) di cui all’Allegato 8 ed integrata (ADI) di cui all’Allegato 9, eseguite nel corso della sostituzione. - Per sostituzioni pari o inferiori a 30 (trenta) giorni e comunque per i primi 30 (trenta) giorni di sostituzione continuativa del medico a ciclo di scelta l’Azienda corrisponde i compensi al medico titolare, il quale provvede ad erogare al sostituto i compensi dovuti di cui al comma precedente nel rispetto della normativa fiscale. Dal trentunesimo giorno l’Azienda corrisponde i suddetti compensi direttamente al sostituto e al titolare. Se il sostituto è incaricato dall’Azienda i compensi sono corrisposti allo stesso fin dal primo giorno di sostituzione. In caso di decesso del medico, il sostituto già designato prima del decesso può proseguire l’attività di sostituzione per non più di 30 (trenta) giorni, conservando il trattamento di cui beneficiava durante la sostituzione.
- Al medico che effettua sostituzione per attività oraria spetta il compenso indicato all’articolo 47, comma 3, oltre ai compensi previsti per le prestazioni aggiuntive di cui all’Allegato 6.
- Quando il medico sostituito, per qualsiasi motivo, sia nell’impossibilità di percepire i compensi che gli spettano in relazione al periodo di sostituzione, l’Azienda può liquidare tali competenze direttamente al medico che ha effettuato la sostituzione.
(1) Fino alla stipula dei nuovi AIR restano vigenti gli articoli 37 e 38 del previgente ACN.
Art. precedente | Art. successivo |