ART. 37 - INCARICHI PROVVISORI (1)
- Qualora in un ambito territoriale si determini una carenza di assistenza dovuta a mancanza di medici in grado di acquisire tutte le scelte o le ore disponibili, in attesa del conferimento di incarico del ruolo unico di assistenza primaria ai sensi dell’articolo 33, l’Azienda può conferire un incarico provvisorio interpellando prioritariamente i medici titolari del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria operanti nella medesima AFT, poi in Azienda, secondo l'ordine di anzianità di incarico, successivamente utilizzando la graduatoria di disponibilità di cui all’articolo 19, comma 6, con priorità per i medici residenti nell’ambito carente (per attività a ciclo di scelta), nell’Azienda, nella Regione ed infine fuori Regione. L’incarico provvisorio a ciclo di scelta di cui al presente comma non viene conferito quando l’eccedenza degli assistibili rispetto alla somma dei massimali dei singoli medici iscritti nell’elenco dell’ambito territoriale non supera il 50% del rapporto ottimale di cui all’articolo 32.
- L’incarico provvisorio ha durata inferiore a dodici mesi, cessa alla data di scadenza o di inserimento del medico titolare.
- Per l’attività assistenziale a ciclo di scelta viene corrisposto il compenso di cui all’articolo 47, comma 2, lettera A, punto I); per l’attività oraria è riconosciuto il compenso indicato all’articolo 47, comma 3. Spettano inoltre i compensi per le prestazioni aggiuntive di cui all’Allegato 6 e, con le stesse limitazioni previste per il titolare, per le prestazioni di assistenza domiciliare programmata (ADP) di cui all’Allegato 8 ed integrata (ADI) di cui all’Allegato 9.
- L’Azienda è tenuta a concedere in uso l’eventuale struttura ambulatoriale in suo possesso nell’ambito territoriale di incarico.
(1) Fino alla stipula dei nuovi AIR restano vigenti gli articoli 37 e 38 del previgente ACN.
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