ART. 38 - MASSIMALE E SUE LIMITAZIONI
- I medici del ruolo unico di assistenza primaria iscritti negli elenchi possono acquisire un numero massimo di scelte pari a 1.500 unità. Eventuali deroghe al massimale possono essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali, ai sensi dell’articolo 48, comma 3, punto 5, della Legge 833/78, per un tempo determinato, non superiore comunque a sei mesi. (1)
- In attuazione della programmazione regionale, l'AIR può prevedere l'innalzamento del massimale di cui al comma 1 fino al limite massimo di 1.800 scelte esclusivamente per i medici che operano nell’ambito delle forme organizzative multiprofessionali del ruolo unico di assistenza primaria, con personale di segreteria e infermieri ed eventualmente altro personale sanitario, per assicurare la continuità dell'assistenza, come previsto dall'articolo 35, comma 5 e/o in aree disagiate individuate dalla Regione nelle quali tale innalzamento si rende necessario per garantire l'assistenza. (2)
- Le scelte in deroga e le scelte di cui all’articolo 39, commi 4, 5, 6 e 7 e le scelte dei minori nella fascia di età 0-6 anni, una volta raggiunti i massimali di cui ai commi 1 e 2, sono acquisibili nella misura massima del 5%.
- I medici che, alla data di entrata in vigore dell’ACN, hanno un numero di assistiti in carico superiore a quanto stabilito dal presente articolo rientrano nel limite mediante la sospensione dell'attribuzione di nuove scelte.
- Le Aziende possono autorizzare i medici ad autolimitare la propria attività a ciclo di scelta in misura non inferiore al rapporto ottimale. (3) Il massimale individuale derivante da autolimitazione del numero di scelte non è modificabile, su richiesta del medico, prima di 3 (tre) anni dalla data di decorrenza della stessa. A far data dall’autorizzazione alla autolimitazione, non possono essere assegnate al medico ulteriori scelte.
- I compensi sono corrisposti fino al massimale cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 2, o massimale individuale derivante da autolimitazione di cui al comma 5. Le scelte di cui al comma 3 sono retribuite nel limite indicato.
- L'impegno settimanale del medico di ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta equivale convenzionalmente ad un rapporto di 40 assistiti/ora e comporta l’applicazione dei seguenti limiti per lo svolgimento dell’attività oraria, da utilizzarsi anche a fronte dell’aumento degli assistiti:
a) 24 ore, fino a 650 assistiti;
b)12 ore, da 651 fino a 1.120 assistiti. (4)
Al raggiungimento dei limiti degli assistiti l’Azienda provvede entro sei mesi, previa comunicazione al medico interessato, alla riduzione o cessazione del numero di ore in applicazione di quanto previsto dal presente comma. - L'incarico di medico del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria è di 24 ore settimanali, con possibilità, per garantire l’attività di assistenza diurna feriale nell’ambito della AFT, di estensione fino a 38 ore, come previsto dall’articolo 32, comma 8, lettera B, punto I. (5)
- Ai medici del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria con incarico di 24 ore settimanali possono essere attribuite, per attività istituzionali e progetti assistenziali definiti nell’ambito degli Accordi regionali ed aziendali, ulteriori 4 ore collegate a prestazioni diurne, in giorni feriali o festivi, nella AFT. Tali ore non concorrono alla determinazione del massimale orario. Sono fatti salvi gli Accordi regionali vigenti in materia. (6)
- In attuazione di quanto disposto dall’articolo 9, comma 2, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 nonché dall’articolo 9, comma 2, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 nonché dall’articolo 12, comma 4 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, le Regioni, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 24, comma 3, del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, possono prevedere limitazioni del monte ore settimanale o del massimale di assistiti in carico, ovvero organizzare i corsi a tempo parziale, prevedendo in ogni caso che l’articolazione oraria e l’organizzazione delle attività assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale. A tal fine, per il concomitante periodo di frequenza del corso a tempo pieno, si applica un limite di attività oraria pari a 24 ore settimanali. Per l’attività a ciclo di scelta si applica il massimale di 500 assistiti (7), fatta salva la possibilità per le Regioni, in base alla loro programmazione, di incrementare tale limite fino ad un massimo del 30% secondo modalità da definire nell’AIR.
(1) Il presente comma non definisce le modalità di deroga, che il previgente ACN delegava alla Regione su proposta dell’Azienda e sentito il Comitato Aziendale.
(2) In deroga al precedente comma 1, l’AIR può innalzare il massimale a 1800 scelte nelle situazioni qui descritte.
(3) L’autolimitazione del massimale diventa prerogativa dell’Azienda, su richiesta del medico, così come l’eventuale modifica prima dei 3 anni successivi.
(4) Il nuovo rapporto ore/scelte può essere da subito applicato, fatti salvi AIR previgenti.
(5) Applicabile a seguito di rinnovo dell’AIR.
(6) Applicabile a seguito di rinnovo dell’AIR.
(7) Il massimale di scelte qui previsto è stato modificato dalle norme vigenti, come previsto dalla norma transitoria 8.
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