ART. 40 - REVOCA E RICUSAZIONE DELLA SCELTA
- Il cittadino può revocare in qualsiasi momento la scelta del medico, utilizzando le procedure dell’Azienda, ed effettuare una nuova scelta che, ai fini assistenziali, ha effetto immediato.
- Il medico a ciclo di scelta che non intenda prestare la propria opera in favore di un assistito può ricusare la scelta dandone comunicazione alla competente Azienda. Tale ricusazione deve essere motivata da eccezionali ed oggettivi motivi di incompatibilità ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera b), D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni. Tra i motivi della ricusazione assume particolare importanza la turbativa del rapporto di fiducia. Agli effetti assistenziali la ricusazione decorre dal 16° giorno successivo alla sua comunicazione.
- Non è consentita la ricusazione qualora nell’ambito territoriale di scelta non sia operante altro medico con disponibilità di scelte, salvo che ricorrano eccezionali motivi di incompatibilità. In tal caso è sentito il Comitato aziendale di cui all’articolo 12.
- I medici che abbiano esercitato l’autolimitazione del massimale non possono avvalersi dello strumento della ricusazione per mantenersi al di sotto del limite dell’autolimitazione o per rientrare nel massimale.
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