ART. 41 - REVOCHE D’UFFICIO DELLE SCELTE
- Le revoche delle scelte dei cittadini sono effettuate d’ufficio dall’Azienda nei seguenti casi:
a) decesso dell’assistito;
b) trasferimento di residenza dell’assistito in altra Azienda;
c) irregolare doppia iscrizione del cittadino;
d) cancellazione del medico dall’elenco di scelta. - Le cancellazioni per i casi di cui al comma 1, lettera c) decorrono dalla data della seconda attribuzione nel caso di scelta posta due volte in carico allo stesso medico. Se trattasi di medici diversi la cancellazione dall’elenco degli assistiti del primo medico decorre dalla data della seconda scelta.
- In caso di trasferimento di residenza dell’assistito in altra Azienda, l’Azienda di provenienza comunica al medico e all’assistito, qualora ne conosca il recapito, la necessità che quest’ultimo provveda ad effettuare una nuova scelta in favore di un medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta nell’Azienda di destinazione. Qualora il cittadino non provveda alla nuova scelta entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione, la scelta del medico di provenienza è revocata d’ufficio.
- L’Azienda, previa comunicazione al medico, procede al recupero di quote per assistiti liquidate e non dovute a far data dal verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1. Il medico può opporre motivato e documentato ricorso entro 15 (quindici) giorni ed il Direttore Generale assume la propria deliberazione in merito entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del ricorso. La ripetizione delle somme o l’applicazione del conguaglio negativo avviene, fino al recupero dell’importo complessivo, nella misura massima mensile del 20% delle quote corrisposte in base al numero degli assistiti in carico, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali. L’Azienda può dare corso ad una diversa rateizzazione delle somme da ripetere o al conguaglio negativo, in percentuale superiore al 20%, previo accordo con il medico interessato.
- Gli effetti economici delle cancellazioni e delle attribuzioni di scelte seguono le vigenti disposizioni del Codice Civile in materia di ripetizione di emolumenti non dovuti e di crediti, con relativi termini di prescrizione.
- L’Azienda presso la quale il cittadino effettua una nuova scelta comunica tale circostanza all’Azienda di provenienza perché provveda alla revoca con decorrenza dalla data della nuova scelta.
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