ART. 42 - EFFETTI ECONOMICI DI SCELTA, REVOCA E RICUSAZIONE
- Ai fini della corresponsione delle quote per assistiti in carico la scelta, la ricusazione e la revoca decorrono dal primo giorno del mese in corso o dal primo giorno del mese successivo a seconda che intervengano entro il 15° giorno o dal 16° giorno del mese. In caso di morte dell’assistito la quota è corrisposta fino alla data del decesso.
- Il rateo mensile delle quote per assistiti in carico è frazionabile in trentesimi, ai fini del pagamento di eventuali frazioni di mese, quando le variazioni dipendano da trasferimento, cancellazione o sospensione del medico dall’elenco.
- La cessazione dell’incarico del medico per sopraggiunti limiti di età produce effetti economici dal giorno di compimento dell’età prevista.
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