ART. 43 - COMPITI DEL MEDICO DEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA (1)
- Al fine di concorrere ad assicurare la tutela della salute degli assistiti nel rispetto di quanto previsto dai livelli essenziali e uniformi di assistenza e con modalità rispondenti al livello più avanzato di appropriatezza clinica ed organizzativa, il medico del ruolo unico di assistenza primaria espleta le seguenti funzioni:
a) assume il governo del processo assistenziale relativo a ciascun assistito che abbia esercitato la libera scelta nell'ambito del rapporto di fiducia medico-paziente;
b) si fa parte attiva della continuità dell’assistenza per gli assistiti nell'ambito dell'organizzazione prevista dalla Regione;
c) persegue gli obiettivi di salute dei cittadini con il miglior impiego possibile delle risorse, in attuazione della programmazione regionale, con particolare riferimento alla realizzazione del Piano Nazionale della Cronicità e del Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale. - Al fine di espletare i suoi compiti e funzioni nel rispetto dei principi sopra indicati, il medico del ruolo unico di assistenza primaria svolge la propria attività individualmente e in integrazione della propria AFT; partecipa inoltre alle attività della forma organizzativa multiprofessionale di riferimento.
- Per ciascun paziente in carico, il medico raccoglie e invia le informazioni all’Azienda sanitaria come previsto dall’articolo 6 del presente Accordo.
- Le funzioni ed i compiti previsti dal presente articolo rappresentano co.ndizioni irrinunciabili per l’accesso ed il mantenimento della convenzione con il S.S.N..
- Nello svolgimento della propria attività il medico del ruolo unico di assistenza primaria:
a) svolge attività di prevenzione e promozione della salute nei confronti della popolazione di riferimento, in particolare aderendo agli indirizzi nazionali e regionali;
b) gestisce le patologie acute e croniche secondo la miglior pratica, con interventi appropriati e garantisce l’assistenza proattiva nei confronti dei malati cronici e dei pazienti fragili, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 44 del presente Accordo;
c) assicura agli assistiti la presa in carico globale, anche attraverso la consultazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE), le prestazioni e visite ambulatoriali e domiciliari;
d) partecipa a progetti e programmi di attività, finalizzati al rispetto dei livelli programmati di spesa, concordati a livello regionale e/o aziendale, ed a quelli finalizzati a sensibilizzare i cittadini su specifiche tematiche, sull'adozione di corretti stili di vita, uso appropriato dei farmaci e delle risorse messe a disposizione del S.S.N.;
e) opera nell’ambito delle Aggregazioni Funzionali Territoriali e forme organizzative multiprofessionali rispettando le modalità organizzative concordate all’interno delle stesse, espletando sia attività a ciclo di scelta che attività oraria;
f) garantisce la continuità dell’assistenza per tutti i giorni della settimana e secondo quanto previsto dall’articolo 44 del presente Accordo; (2)
g) adotta le misure necessarie, in conformità alle normative vigenti, per il consenso informato, il trattamento, la conservazione e la sicurezza dei dati sensibili;
h) cura la tenuta e l’aggiornamento della scheda sanitaria individuale informatizzata di ciascun assistito, ad uso del medico e ad utilità dell'assistito e del S.S.N.. In caso di revoca della scelta, l'assistito può richiedere la scheda entro due anni. La scheda sanitaria individuale informatizzata deve essere condivisa con gli altri medici della AFT, nell'ambito del sistema informativo regionale; (3)
i) collabora con la dirigenza dell’Azienda sanitaria per la realizzazione dei compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale;
j) partecipa alle attività formative programmate dall’Azienda;
k) effettua visite occasionali, secondo quanto previsto dall’articolo 46 del presente ACN;
l) redige le certificazioni obbligatorie di propria competenza;
m) rilascia a titolo oneroso tutte le certificazioni non obbligatorie di competenza, compresa la certificazione di idoneità all'attività fisica in soggetto portatore di patologia cronica; (4)
n) effettua le prestazioni aggiuntive di cui all’Allegato 6. (5) - Rientrano nei compiti ed obblighi del medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta:
a) le visite domiciliari, su richiesta dei propri assistiti, avuto riguardo alle condizioni cliniche e alla possibilità o meno di spostamento in sicurezza degli stessi, da eseguire di norma nel corso della stessa giornata o entro le ore dodici del giorno successivo, compreso il sabato;
b) l’assistenza programmata al domicilio dell’assistito, anche in forma integrata con l’assistenza specialistica, infermieristica e riabilitativa, in collegamento se necessario con l’assistenza sociale, secondo gli Allegati 6 e 8 ovvero secondo gli Accordi Integrativi Regionali;
c) l’assistenza programmata nei confronti di pazienti ospiti di strutture residenziali, disciplinata da protocolli definiti dagli Accordi Integrativi Regionali;
d) il consulto con lo specialista, attivato dallo stesso medico, attuato di persona presso gli ambulatori dell’Azienda o, su richiesta motivata e previa autorizzazione aziendale, presso il domicilio del paziente;
e) la partecipazione alla realizzazione del Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (P.N.P.V.) vigente, secondo le modalità definite dalla Regione e/o dalle Aziende;
f) la redazione del Piano di assistenza individuale (PAI) del paziente cronico in coerenza con il Piano Nazionale della Cronicità (PNC) e nel rispetto degli atti di programmazione regionale;
g) il rilascio delle seguenti certificazioni obbligatorie:
I) assenza per malattia dei lavoratori dipendenti;
II) incapacità temporanea al lavoro;
III) idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche di cui al Decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013, articolo 3, lettere a) e c), nell’ambito scolastico, a seguito di specifica richiesta dell'autorità scolastica competente, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 42-bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 e dal D.M. 8 agosto 2014 del Ministero della Salute;
IV) riammissione alla scuola dell’obbligo, agli asili nido, alla scuola dell'infanzia e alle scuole secondarie superiori, laddove previste;
V) riammissione al lavoro degli alimentaristi, laddove previste;
VI) valutazioni multidimensionali e connesse certificazioni relative alle prestazioni di assistenza domiciliare integrata, programmata e per l’inserimento nelle strutture residenziali, sulla base della programmazione e di quanto previsto nell’ambito degli Accordi regionali;
h) il rispetto dei compiti previsti nei confronti della AFT di cui all'articolo 29 e degli interventi previsti dal programma delle attività territoriali di cui all'articolo 13 del presente Accordo. - Rientrano nei compiti ed obblighi del medico del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria:
a) l'erogazione di prestazioni assistenziali non differibili, in sede ambulatoriale o a domicilio, a tutta la popolazione, di ogni fascia di età, secondo i modelli organizzativi regionali, con particolare riferimento alla funzionalità del Numero Unico Europeo 116117, come previsto dall'articolo 44 del presente Accordo;
b) l'annotazione nella scheda sanitaria individuale del paziente della propria valutazione, la prestazione eseguita, le prescrizioni di farmaci e/o accertamenti e le eventuali certificazioni rilasciate, al fine di assicurare la continuità dell’assistenza nei riguardi del medico titolare del rapporto di fiducia e dei medici della intera AFT;
c) il rispetto dei compiti previsti nei confronti della AFT di cui all'articolo 29 e degli interventi previsti dal programma delle attività territoriali di cui all'articolo 13 del presente Accordo;
d) le proposte di ricovero;
e) le prescrizioni farmaceutiche per una terapia non differibile e secondo le disposizioni vigenti in materia;
f) il rilascio delle seguenti certificazioni obbligatorie:
I) assenza per malattia dei lavoratori dipendenti, fino ad un massimo di tre giorni;
II) assenza per malattia dei lavoratori turnisti;
III) riammissione al lavoro degli alimentaristi, laddove previste;
g) la constatazione di decesso.
(1) Si precisa che l’articolo 43, dai commi 1 al comma 5, riguarda i medici del ruolo unico sia a ciclo di scelta sia a quota oraria, nell’ambito delle rispettive funzioni. Successivamente Il frequente riferimento alle AFT rende necessario un dettaglio normativo nell’ambito degli Accordi Regionali.
(2) Da intendersi come risultato dell’integrazione e della modulazione della presenza e attività dei diversi medici a solo ciclo di scelta, a sola quota oraria e a entrambi, come normata dagli Accordi Regionali.
(3) Nell’ambito degli accordi regionali si provvede al completamento della rete attraverso il superamento dell’allegato M cartaceo nella comunicazione tra medici a ciclo di scelta e a quota oraria.
(4) Viene specificato che il rilascio delle certificazioni non obbligatorie è a titolo oneroso, anche nei confronti dei propri assistiti. Le certificazioni obbligatorie e gratuite sono elencate al successivo comma 6 lettera g).
(5) Le prestazioni aggiuntive dell’Allegato 6, ex PPIP.
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