ART. 44 – ATTIVITÀ ASSISTENZIALE A PRESTAZIONE ORARIA DEL MEDICO DEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA
- Il medico del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria fornisce prestazioni ambulatoriali e domiciliari al fine di contribuire alla continuità dell’assistenza per l'intero arco della giornata. (1)
- L'attività a tutta la popolazione di riferimento, inclusa quella in età pediatrica, è organizzata dalla Azienda sanitaria, in coerenza con la programmazione regionale, tenuto conto del coordinamento dell'orario di apertura degli studi dei medici di scelta e dell'offerta assistenziale in relazione alle caratteristiche demografiche, alle peculiarità geografiche del territorio e all'offerta assistenziale. La scelta organizzativa deve supportare la presa in carico di assistiti affetti da gravi patologie o pazienti fragili ad alto rischio di ospedalizzazione o di accesso improprio al Pronto Soccorso, nonché straordinarie situazioni di maggior impegno assistenziale.
- Con riferimento agli Accordi Stato-Regioni, n. 36/CSR del 7 febbraio 2013, Accordo, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Linee di indirizzo per la riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza in rapporto alla continuità assistenziale" e n. 221/CSR del 24 novembre 2016, Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee di indirizzo sui criteri e le modalità di attivazione del numero europeo armonizzato a valenza sociale 116117", l’Azienda, in attuazione della programmazione regionale, realizza il proprio modello organizzativo avvalendosi delle seguenti opzioni:
a) attivazione della Centrale Unica per la ricezione delle richieste da parte dei cittadini per le cure non urgenti ovvero del Numero Unico Europeo 116117;
b) attivazione di ambulatorio di continuità assistenziale gestito da medici del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria integrati, ove necessario, con personale infermieristico, e ubicato, a seconda delle esigenze territoriali, presso una sede propria o in prossimità di un DEA di I o II livello (purché con percorso ben distinto e separato da quello dedicato all'emergenza);
c) attivazione del servizio di continuità assistenziale realizzato con i medici del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria, organizzato per fasce orarie che consentano una maggiore copertura del territorio in orario diurno e una ridotta presenza nell'orario notturno avanzato (ore 24.00 - 8.00), anche in funzione della necessaria integrazione con la rete degli studi dei medici convenzionati per la copertura h24, disciplinato con protocolli condivisi con il sistema di emergenza-urgenza 118. - Le previsioni di cui al comma precedente sono attuate nel rispetto delle necessità assistenziali fissate dalla programmazione regionale e, successivamente, con la definizione del rapporto ottimale nell’ambito degli Accordi Integrativi Regionali. Alla data di entrata in vigore del presente Accordo le Regioni garantiscono il rispetto del volume di ore già utilizzate e retribuite (2), senza determinare maggiori oneri per la finanza pubblica.
- Le sedi di riferimento del servizio di continuità assistenziale sono individuate dalla Azienda in ambito distrettuale, anche con riferimento a più AFT, per garantire l’integrazione organizzativa e professionale dell’assistenza primaria e agevolare l'accesso dei cittadini.
- In specifiche aree territoriali o in zone definite disagiate, la continuità dell'assistenza può essere garantita dai medici del ruolo unico di assistenza primaria, sia a ciclo di scelta che ad attività oraria, con modalità di reperibilità domiciliare (3) definite con Accordi regionali e prevedendo, ove possibile, l'utilizzo della telemedicina.
- Il medico che assicura la continuità assistenziale, in relazione al quadro clinico prospettato dall'utente o dalla centrale operativa, effettua tutti gli interventi ritenuti appropriati, riconosciuti tali sulla base di apposite linee guida nazionali o regionali, comprese le eventuali prestazioni aggiuntive di cui all’Allegato 6 (4) ed attiva direttamente il servizio di emergenza urgenza - 118, qualora ne ravvisi la necessità.
- Le chiamate degli utenti ed i relativi interventi devono essere registrati e rimanere agli atti, secondo le modalità definite dall’Azienda (5).
- Gli Accordi regionali ed aziendali possono individuare ulteriori compiti e le modalità di partecipazione del medico a rapporto orario alle attività previste nelle nuove forme organizzative.
- L'attività programmata e coordinata all'interno dell'AFT è prestata con flessibilità oraria ed articolazione dei turni funzionale all'assetto organizzativo territoriale, con un orario giornaliero minimo di 4 ore e massimo di 12.
- AI medici del ruolo unico di assistenza primaria titolari di incarichi a ciclo di scelta e di attività oraria è ridotta l’attività oraria in relazione all’aumento degli assistiti al raggiungimento del massimale di attività convenzionalmente determinato all'articolo 38, comma 7.
- Le Aziende, per esigenze straordinarie, possono conferire incarichi a tempo determinato, della durata massima di sei mesi, per l’esclusivo svolgimento di attività oraria sulla base della graduatoria aziendale di cui all'articolo 19, comma 6.
- Le Aziende possono (6) organizzare turni di reperibilità domiciliare per garantire il servizio in caso di improvvisa assenza o impedimento del medico di turno secondo modalità di attuazione e retribuzione definite con Accordi regionali.
- Per lo svolgimento dell’attività oraria l’Azienda è tenuta a fornire al medico i farmaci e il materiale necessari all'effettuazione degli interventi propri del servizio.
- Le sedi di servizio messe a disposizione dall’Azienda devono essere dotate di idonei locali (7), di adeguate misure di sicurezza, nonché di servizi igienici.
- L’Azienda assegna le sedi di attività e predispone i turni di servizio, in collaborazione con i referenti di AFT, sentiti i medici interessati. I turni di servizio sono disposti sulla base del principio della equità distributiva fra tutti i medici incaricati.
- Il medico in servizio attivo deve essere presente fino all’arrivo del medico che subentra. Al medico che è costretto a restare oltre la fine del proprio turno spettano i normali compensi rapportati alla durata del prolungamento del servizio, che sono trattenuti in misura corrispondente a carico del medico ritardatario.
- L’Azienda provvede altresì alla disponibilità di:
a) mezzi di servizio, possibilmente con caratteri distintivi che ne permettano l’individuazione come mezzi adibiti a soccorso;
b) adeguate apparecchiature per la registrazione delle chiamate presso le sedi operative
c) arredi per la custodia dei registri di carico e scarico dei farmaci, dei presidi sanitari e degli altri materiali messi a disposizione dei medici.
(1) L’attività oraria diventa a pieno titolo ambulatoriale (precedentemente definita: territoriale), anche attraverso l’utilizzo degli studi medici come descritto all’art 35 comma 1, anche in orario diurno feriale.
(2) Questo passaggio garantisce il mantenimento delle risorse economiche storicamente impiegate.
(3) Da valutare anche nell’ambito della tutela della gravidanza.
(4) Le prestazioni di cui all’allegato 6 sono esplicitamente obbligatorie, qualora ritenute appropriate.
(5) Il registro di cui al previgente ACN è sostituito da modalità definite dall’Azienda (per necessità di rendicontazione, suggeriamo che siano normate in maniera uniforme sul livello regionale).
(6) La reperibilità domiciliare non è più un obbligo ma una possibilità da regolamentare con AIR.
(7) Recuperare in AIR l’idoneità dei locali anche “per la sosta e il riposo dei medici”, come esplicitato nel precedente ACN.
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