ART. 46 – ASSISTENZA AI TURISTI E VISITE OCCASIONALI
- Con apposite determinazioni regionali sono individuate le località a forte flusso turistico nelle quali organizzare un servizio di assistenza sanitaria rivolta alle persone non residenti, sulla base di indirizzi definiti negli Accordi Integrativi Regionali.
- I medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta prestano la propria attività anche in favore dei cittadini che, trovandosi occasionalmente al di fuori dell’ambito territoriale di riferimento, ricorrano ad essi. Tale attività è prestata altresì dai medici a rapporto orario nei confronti dei cittadini di aree distrettuali diverse da quella di riferimento. (1)
- Le prestazioni di cui ai commi precedenti sono compensate direttamente dal cittadino con le seguenti tariffe omnicomprensive:
− visita ambulatoriale: € 20,00
− visita domiciliare: € 35,00 - La Regione può individuare particolari categorie di persone cui assicurare le visite occasionali con pagamento delle stesse al medico da parte dell'Azienda sanitaria. (2)
- Al medico del ruolo unico di assistenza primaria che effettua le visite ambulatoriali e domiciliari a favore dei cittadini stranieri in temporaneo soggiorno in Italia, in possesso del prescritto documento comprovante il diritto all’assistenza sanitaria a carico del Servizio Sanitario pubblico (3), sono attribuiti gli stessi compensi di cui al comma 3. In tal caso il medico notula alla propria Azienda sanitaria le anzidette prestazioni, annotando gli estremi del documento sanitario, il nome e cognome dell’avente diritto e il tipo di prestazione effettuata.
- Nell'ambito degli Accordi Integrativi Regionali possono essere individuate ulteriori e differenti modalità di erogazione e di retribuzione delle visite di cui al presente articolo, nonché ulteriori prestazioni.
- Per le prestazioni di cui al presente articolo, il medico è tenuto a utilizzare la ricetta del S.S.N. secondo le disposizioni vigenti, indicando la residenza del paziente.
(1) La prestazione di continuità dell’assistenza è offerta a titolo oneroso ai cittadini di distretti diversi da quello di residenza.
(2) È prevedibile l’estensione del pagamento della prestazione da parte dell’ASL per ulteriori categorie di pazienti oltre a quelle previste dal comma successivo.
(3) Trattasi di soggetti con iscrizione STP / ENI / tessera europea TEAM.
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