NORME FINALI
NORME FINALI
NORMA FINALE 1
In deroga all'articolo 21, comma 1, lettera a), ai medici incaricati di medicina penitenziaria con rapporti instaurati ai sensi della Legge 9 ottobre 1970, n. 740; ai medici di Polizia ed ai medici militari in SPE di cui all'articolo 6-bis del D.L. 24 aprile 1997, n. 108 convertito con modifiche nella Legge 20 giugno 1997, n. 174 è consentita l'acquisizione di un incarico ai sensi del presente Accordo, nel rispetto dell'orario massimo settimanale (38 ore), con possibilità di svolgere attività di medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta fino ad un massimo di 400 assistiti, fermo restando il possesso del titolo per l’accesso alla medicina generale. Sono fatti salvi gli incarichi ed i limiti di cui all’articolo 39, comma 9 dell’ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. in essere alla data di entrata in vigore del presente Accordo.
NORMA FINALE 2
Tra i compiti affidati dal presente Accordo ai medici del ruolo unico di assistenza primaria e di emergenza sanitaria territoriale non rientrano le funzioni di medico necroscopo e di polizia mortuaria.
NORMA FINALE 3
1. La formazione dei collaboratori di studio è riconosciuta essere una priorità ad alto valore aggiunto per la qualità delle prestazioni della medicina generale ed un investimento strategico per promuovere e sostenere forme innovative di erogazione dei servizi della medicina generale nei confronti dei cittadini.
2. Nell’ambito degli Accordi regionali possono essere previste iniziative volte a realizzare l’attività di cui al comma 1, anche mediante definizione di linee guida contenutistiche di livello nazionale o regionale volte a realizzare una formazione specifica del personale di studio tale da rendere gli addetti sempre più qualificati e funzionali allo sviluppo delle attività dei medici di famiglia nel Servizio Sanitario Nazionale.
NORMA FINALE 4 (1)
Nel rispetto della programmazione regionale, le Aziende possono confermare i rapporti con i medici già incaricati di attività territoriali programmate ai sensi del Capo IV del D.P.R. 270/2000, tenuto conto delle disposizioni in materia di compatibilità di cui al presente Accordo.
NORMA FINALE 5
Il fondo di cui all'articolo 47, comma 2, lettera D, qualora utilizzato per la organizzazione dello studio medico, deve prevedere l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) specifico per le figure professionali utilizzate di cui al all'articolo 47, comma 2, lettera D, punto II.
NORMA FINALE 6
Le Aziende sanitarie ed i medici di medicina generale attuano, per quanto di competenza, le disposizioni di cui alla L. 8 marzo 2017, n. 24 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie".
NORMA FINALE 7
Nell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 9 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 e all’articolo 12 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, la normativa vigente dispone il rispetto della invarianza degli oneri di finanza pubblica.
NORMA FINALE 8
I medici, già titolari di concomitante incarico di assistenza primaria e di continuità assistenziale alla data di entrata in vigore del presente Accordo, conservano i predetti incarichi anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 38, comma 7, nel limite fissato dall’articolo 65, comma 5 dell’ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. (2)
NORMA FINALE 9
L’Azienda annualmente richiede ai medici di medicina generale titolari di incarico a tempo indeterminato ai sensi del presente Accordo un’autocertificazione informativa attestante la propria situazione professionale, con particolare riferimento alle notizie aventi riflesso sulle incompatibilità, la libera professione, le limitazioni del massimale e gli aspetti economici.
NORMA FINALE 10
I medici che all’entrata in vigore del presente Accordo già percepiscono i compensi per l’attività in forma associativa ai sensi dell’ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. assicurano e mantengono lo standard organizzativo in essere e garantiscono la copertura della continuità dell’assistenza all’interno dell’AFT con priorità rispetto ai medici che non ricevono tali compensi. (3)
(1) Non viene rinnovata la possibilità per le ASL di conferire nuovi incarichi per ATP. Valutare se mantenere tale possibilità fino al rinnovo degli AIR, se normata dal vigente AIR. Valutare recupero del relativo fondo per finanziare l’attività oraria diurna del ruolo unico.
(2) Nelle more della stipula dei nuovi AIR la compatibilità ore/scelte dei medici con doppio incarico è regolata dagli accordi previgenti.
(3) La norma conferma che, nelle more della stipula dei nuovi AIR, dell’istituzione delle AFT e dei fondi aziendali, viene garantito il trattamento economico ai sensi del previgente ACN per i medici che operano nelle forme associative, purché siano mantenuti i relativi obblighi organizzativi.