NORME TRANSITORIE
NORME TRANSITORIE
NORMA TRANSITORIA 1
In deroga a quanto previsto all’articolo 21, i medici titolari di incarico a tempo indeterminato di medicina dei servizi territoriali, che al momento dell’entrata in vigore del presente ACN abbiano un concomitante incarico di medico del ruolo unico di assistenza primaria (a ciclo di scelta o ad attività oraria), in caso di superamento dell'orario complessivo settimanale di 38 ore, devono optare per uno dei due incarichi entro 6 mesi dalla data della comunicazione da parte dell'Azienda. (1)
NORMA TRANSITORIA 2 (2)
1. I medici già titolari di incarico convenzionale presso gli istituti penitenziari (ex SIAS) che al momento dell’entrata in vigore del presente ACN abbiano un concomitante incarico ai sensi del presente ACN di medicina generale (medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta o ad attività oraria; medico della medicina dei servizi territoriali), in caso di raggiungimento dell'orario complessivo settimanale di 38 ore, devono optare per uno dei due incarichi entro 6 mesi dalla data della comunicazione da parte dell'Azienda.
2. I medici già titolari di incarico presso gli istituti penitenziari conferito ai sensi del precedente Accordo non confluiscono nel ruolo unico di assistenza primaria di cui all'articolo 31 del presente Accordo.
NORMA TRANSITORIA 3
Fino all'entrata in vigore degli Accordi Integrativi Regionali, per l’applicazione del rapporto ottimale, relativamente ai medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta e ad attività oraria, si fa riferimento ai parametri indicati agli articoli 33 e 64 dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. (3)
NORMA TRANSITORIA 4
Fino alla istituzione della AFT di cui al presente Accordo, per l’assegnazione di incarichi provvisori e a tempo determinato del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta o ad attività oraria, nonché per l’affidamento di sostituzioni si applicano le procedure di cui agli articoli 37, 38 e 70 dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. e i rispettivi trattamenti economici previsti dal presente Accordo. (4)
NORMA TRANSITORIA 5
I procedimenti disciplinari già in carico al Collegio arbitrale di cui all’articolo 30 dell’ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. alla data di entrata in vigore del presente Accordo continuano ad essere regolamentati dalle previgenti clausole contrattuali fino al provvedimento finale. Il componente dell’UPDC di cui all’articolo 25, comma 3 è sostituito entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente Accordo. (5)
NORMA TRANSITORIA 6
I compensi e le indennità di cui all’articolo 47, comma 2, lettera D, punto II sono riconosciuti nella misura e secondo i criteri di cui all’articolo 59, lettera B dell’ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. fino alla costituzione del fondo aziendale dei fattori produttivi (83).
NORMA TRANSITORIA 7
La clausola di cui all'articolo 24, comma 3, lettera f) trova attuazione dalla data di entrata in vigore degli Accordi Integrativi Regionali di cui all'articolo 3, comma 4; fino a tale data continua ad applicarsi il disposto dell'art. 19, comma 3 dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i.. (6)
NORMA TRANSITORIA 8
Le clausole negoziali introdotte in forza dell’articolo 9 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 e dell’articolo 12 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, restano valide per gli incarichi conferiti entro il termine previsto dalle disposizioni di legge. (7)
NORMA TRANSITORIA 9
Per i medici già operanti nel servizio di Assistenza negli Istituti penitenziari (ex SIAS) all’entrata in vigore del presente Accordo, ai quali è stato conferito un incarico convenzionale nelle more della regolamentazione di al cui Titolo II, Capo IV, sono fatti salvi gli effetti economici previsti dagli Accordi Integrativi Regionali.
NORMA TRANSITORIA 10
La procedura di assegnazione delle ore di cui all’articolo 16 decorre dall’anno successivo all’entrata in vigore del presente ACN. (8)
(1) Gli incarichi di Medicina dei Servizi a 38 ore/settimana diventano incompatibili con gli altri incarichi previsti dall’ACN entro 6 mesi dalla relativa comunicazione da parte dell’ASL.
(2) Gli incarichi di Medicina Penitenziaria convenzionata (ex SIAS) a 38 ore/settimana diventano incompatibili con gli altri incarichi previsti dall’ACN entro 6 mesi dalla relativa comunicazione da parte dell’ASL. Da non confondersi con gli incarichi di medicina penitenziaria instaurati ai sensi della Legge 740/1970 che consente diversa compatibilità descritta nella Norma Finale 1. Da sottolineare che gli incarichi ex SIAS, anche se equiparati alla Continuità Assistenziale ai sensi del precedente ACN, non confluiscono nel Ruolo Unico.
(3) I rapporti ottimali vigenti restano tali fino alla stipula dei nuovi AIR.
(4) Gli articoli 37, 38, 70 del previgente ACN relativi agli incarichi di sostituzione e provvisori, restano vigenti fino all’istituzione delle AFT, in quanto la nuova normativa introduce una procedura che ne è strettamente legata.
(5) Il collegio arbitrale di cui all’Art 30 del precedente ACN viene sostituito dagli UPDC entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’ACN, attraverso la nomina di un MMG che entra a far parte dell’UPD aziendale. Il riferimento alle norme previste dal presente ACN (Art 25 comma 1) e al referente di AFT (Art 25 comma 2) rendono però l’Art 25 applicabile solo in seguito alla stipula dei nuovi AIR e all’istituzione delle AFT.
(6) Si sottolinea il mantenimento delle condizioni previste dal precedente ACN per l’erogazione delle indennità per le forme associative, l’informatizzazione e il personale di studio per i medici che già le percepiscono. Lo stesso principio è ribadito dalla norma finale 10.
(7) La norma fa riferimento al numero minimo di 400 scelte da raggiugere entro due anni da convenzionamento per mantenere l’incarico. Nonostante il contenuto più restrittivo rispetto al passato, la norma sarà applicabile solo dopo il rinnovo dell’AIR che, pertanto, potrà definirne meglio la realizzazione.
(8) Gli incarichi temporanei possono essere assegnati ai medici in formazione specifica fino a quanto definito dalla legge, che attualmente ha portato tale possibilità al 31 dicembre 2024.
(9) La quota oraria prevista da eventuali AIR già vigenti per la medicina penitenziaria ex SIAS è fatta salva.
(10) La procedura elettronica di assegnazione dei diritti sindacali decorre dal 2023, ma poiché l’art 16 fa riferimento a una modalità di rilevazione non attuabile nel 2022, sarà presumibilmente applicabile dal 2024 sulla base delle rilevazioni del 2023.