Allegato 8
ALLEGATO 8 – ASSISTENZA DOMICIILIARE PROGRAMMATA NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI NON AMBULABILI
ART. 1 – PRESTAZIONI DOMICILIARI
- L'assistenza domiciliare programmata è svolta assicurando, al domicilio personale del non ambulabile, la presenza effettiva periodica settimanale o quindicinale o mensile del medico in relazione alle eventuali esigenze del paziente per:
– monitoraggio dello stato di salute dell'assistito;
– controllo sulle condizioni igieniche e sul conforto ambientale e suggerimenti allo stesso e ai familiari;
– indicazione al personale infermieristico per la effettuazione delle terapie, da annotare sul diario clinico;
– indicazioni ai familiari, o al personale addetto all'assistenza diurna, con riguardo alle peculiarità fisiche e psichiche del singolo paziente;
– indicazioni circa il trattamento dietetico, da annotare sulla scheda degli accessi fornita dalla Azienda;
– collaborazione con il personale dei servizi sociali della Azienda per le necessità del soggetto nei rapporti con la famiglia e con l'ambiente esterno;
– predisposizione e attivazione di "programmi individuali" con carattere di prevenzione o di riabilitazione e loro verifica periodica;
– attivazione degli interventi riabilitativi;
– tenuta al domicilio di un'apposita scheda degli accessi fornita dalla Azienda sulla quale sono annotate le eventuali considerazioni cliniche, la terapia, gli accertamenti diagnostici, le richieste di visite specialistiche, le prestazioni aggiuntive, le indicazioni del consulente specialista e quant'altro ritenuto utile e opportuno.
ART. 2 – ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DOMICILIARE
- Le caratteristiche dei casi soggetti ad intervento riguardano pazienti con impossibilità a raggiungere lo studio del medico, quali ad esempio:
a) impossibilità permanente a deambulare (es. grandi anziani con deficit alla deambulazione, portatori di protesi agli arti inferiori con gravi difficoltà a deambulare);
b) impossibilità ad essere trasportato in ambulatorio con mezzi comuni (paziente non autosufficiente o paziente abitante in un piano alto e senza ascensore);
c) impossibilità per gravi patologie che necessitino di controlli ravvicinati sia in relazione alla situazione socio-ambientale che al quadro clinico, quali:
I. insufficienza cardiaca in stadio avanzato;
II. insufficienza respiratoria con grave limitazione funzionale;
III. arteriopatia obliterante degli arti inferiori in stadio avanzato;
IV. gravi artropatie degli arti inferiori con grave limitazione;
V. cerebropatici e cerebrolesi, con forme gravi;
VI. paraplegici e tetraplegici.
ART. 3 – PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE DELL'ASSISTENZA
- La segnalazione del caso che necessita di assistenza domiciliare può essere effettuata alla Azienda dal medico di scelta dell'assistito, dai competenti servizi sanitari e sociali o dalle famiglie.
- Fermi restando gli obblighi in materia di visite domiciliari, la proposta motivata di attivazione dell’ADP deve essere formulata, in ogni caso, dal medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta con precisazione del numero degli accessi, e inviata o presentata al Distretto.
- Nella stessa saranno indicate anche le esigenze assistenziali (di massima) di tipo socio-sanitario nonché le necessità di eventuali supporti di personale.
- Al fine di fornire al medico della Azienda la possibilità di concordare sollecitamente il programma assistenziale proposto, è necessario che dalla richiesta del medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta emerga con chiarezza, oltre la diagnosi motivata, ogni altra eventuale indicazione utile a confermare la oggettiva impossibilità di accesso del paziente allo studio del medico.
- L'esame del programma da parte del medico della Azienda deve avvenire entro 15 giorni dalla segnalazione effettuata, secondo le modalità di cui sopra, al Distretto competente per territorio riferito alla residenza dell'assistito. In caso di mancato riscontro entro il termine dinanzi indicato il programma, salvi eventuali successivi controlli, si intende a tutti gli effetti approvato.
- In caso di discordanza sul programma da parte del medico dell’Azienda, questi è tenuto a darne motivata comunicazione scritta entro 15 giorni dalla segnalazione effettuata, al medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta, al fine di apportare al programma medesimo le modifiche eventuali. Apportate tali modifiche al programma, questo viene riproposto per l’approvazione entro 7 giorni.
- Eventuali controversie in materia di assistenza domiciliare programmata sono affidate alla valutazione congiunta del Direttore del Distretto e del medico di medicina generale componente di diritto dell’Ufficio di Coordinamento delle attività distrettuali.
- In relazione a particolari difficoltà locali, l’Ufficio di Coordinamento delle Attività Distrettuali può definire specifiche modalità procedurali atte a superarle.
ART. 4 – RAPPORTI CON IL DISTRETTO
- In relazione alle condizioni di salute di ogni soggetto e ai conseguenti bisogni sanitari e socio-assistenziali che comportano gli interventi domiciliari, il medico del ruolo unico di assistenza primaria ed il medico responsabile a livello distrettuale dell'attività sanitaria, sulla base del programma e delle procedure di cui al precedente articolo 3, concordano:
a) la durata con relativa decorrenza del periodo di erogazione dell'assistenza sanitaria programmata domiciliare, che comunque non può essere superiore ad un anno (con possibilità di proroga);
b) la periodicità settimanale o quindicinale o mensile degli accessi del medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta al domicilio, che può variare in relazione alla diversa intensità dell'intervento come determinata dalla evoluzione dello stato di salute del soggetto;
c) i momenti di verifica comune all'interno del periodo di attivazione al fine della migliore personalizzazione dell'intervento in relazione alle ulteriori prestazioni infermieristiche, sociali, specialistiche, di ricerca diagnostica, che necessitino al soggetto.
ART. 5 – COMPENSO ECONOMICO
- Al medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta oltre all'ordinario trattamento economico è corrisposto un compenso onnicomprensivo nella misura di regola ammontante a €. 18,90 per accesso.
- Gli accessi devono essere effettivi e devono rispettare le cadenze previste dal programma concordato.
- Il trattamento economico cessa immediatamente in caso di ricovero in strutture sanitarie o sociali, per cambio del medico, e il venir meno delle condizioni cliniche inizialmente valutate.
ART. 6 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
- Per la liquidazione dei compensi il medico segnala al Distretto, entro 10 giorni del mese successivo a quello di effettuazione della prestazione, tramite apposito riepilogo, il cognome e nome dell'assistito e il numero degli accessi effettivamente avvenuti sulla base di quanto concordato. In caso di sostituzione gli accessi sono retribuiti al medico sostituto come previsto all’articolo 36, comma 6.
- Il numero degli accessi segnalati dal medico deve trovare riscontro nella quantità degli accessi annotati dal medico sulla scheda degli accessi presso il domicilio del paziente.
- In caso di discordanza fa fede quanto risulta dalla scheda degli accessi.
- La liquidazione deve avvenire nel secondo mese successivo alla effettuazione delle prestazioni, che devono sempre essere documentate alla Azienda nei tempi previsti.
ART. 7 – DOCUMENTAZIONE DI DISTRETTO
- Presso ogni Distretto, è curata la tenuta di un fascicolo relativo a ciascun medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta che eroga l'assistenza di cui agli articoli precedenti.
- Nel fascicolo sono contenuti gli elenchi dei soggetti assistiti con le relative variazioni mensili, ed i modelli per l'assistenza domiciliare.
- Sulla base di apposito Accordo regionale è stabilita la modulistica da adottarsi da parte delle Aziende per i compiti di cui al presente Allegato.
ART. 8 – VERIFICHE
- Il dirigente medico responsabile del competente servizio della Azienda ed i responsabili distrettuali delle attività sanitarie possono in ogni momento verificare presso i domicili degli assistiti la necessità degli interventi attivati.
- Eventuali conseguenti iniziative vengono proposte ed assunte in accordo col medico del ruolo unico di assistenza primaria.
ART. 9 – INTESE DECENTRATE
1. È demandata alla contrattazione regionale la definizione dei differenti contenuti e modalità di attuazione del presente Allegato.