ART. 52 – TRASFERIMENTI – DISPONIBIILITÀ
- Il trasferimento dei medici, tra Aziende della stessa Regione, può avvenire a domanda del medico previo nulla-osta dei Direttori Generali delle Aziende di provenienza e di destinazione.
- Il medico accetta le condizioni e la sede dell’Azienda di destinazione. L’Azienda di provenienza, con la cessazione dell’incarico convenzionale, non procede ai sensi del presente Accordo al conferimento di nuovo incarico. Nel caso di più medici interessati, gli stessi sono graduati in base all'anzianità di incarico, alla minore età, al voto di laurea e all’anzianità di laurea.
- Il medico trasferito conserva l'anzianità maturata nel servizio di provenienza senza soluzione di continuità.
- Gli Accordi regionali disciplinano la disponibilità del medico di medicina dei servizi territoriali, previo suo consenso, presso strutture o Enti del Servizio sanitario nazionale o regionale.
Art. precedente | Art. successivo |