ART. 53 – SOSTITUZIONI
- 1. L'Azienda può provvedere alla sostituzione dei medici assenti secondo l’ordine della graduatoria aziendale di disponibilità, di cui all’articolo 19, comma 6 del presente Accordo, con priorità per i medici residenti nell'ambito dell'Azienda.
- La sostituzione cessa al rientro, anche anticipato, del medico titolare dell'incarico a tempo indeterminato.
- Al medico sostituto spetta il trattamento economico di cui all’articolo 57, comma 1, lettera A, punto I e lettera B.
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