ART. 55 – ASSENZE PER MALATTIA E GRAVIDANZA
- Al medico incaricato a tempo indeterminato che si assenta per comprovata malattia o infortunio, anche non continuativamente nell’arco di trenta mesi, che gli impediscano qualsiasi attività lavorativa, l’Azienda corrisponde l’intero trattamento economico, goduto in attività di servizio, per i primi sei mesi e al 50% per i successivi tre mesi e conserva l'incarico per ulteriori quindici mesi, senza retribuzione.
- L’Azienda può disporre controlli sanitari, in relazione agli stati di malattia o infortunio denunciati, secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente.
- Al medico incaricato a tempo indeterminato in caso di gravidanza o puerperio, l’Azienda mantiene l’incarico per sei mesi continuativi e corrisponde l’intero trattamento economico goduto in attività di servizio per un periodo massimo complessivo di quattordici settimane.
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