ART. 57 – TRATTAMENTO ECONOMICO – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
- Ai medici incaricati a tempo indeterminato è corrisposto il trattamento economico, così articolato:
A. compenso professionale già previsto dall’articolo 14, Allegato N al D.P.R. n. 270/2000:
I) compenso orario pari ad Euro 13,20 (tredici/20) per ogni ora di attività, incrementato di Euro 0,99 dal 1° gennaio 2008, di Euro 0,43 dal 1° gennaio 2010 e di Euro 0,43 dal 1° gennaio 2019 e di Euro 0,58 con la decorrenza prevista dall’articolo 5, comma 1, tabella A3, del presente Accordo;
II) incrementi di anzianità di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b) (b2 e b3), del D.P.R. n. 218/1992, calcolati alla data del 29 febbraio 1996, compreso il maturato economico alla stessa data con gli incrementi percentuali del 2,3% per l'anno 1999 e del 1,4% per l'anno 2000 mantenuti dai singoli interessati;
III) per l’attività svolta nei giorni festivi e nelle ore notturne dalle ore 22 alle ore 6, il compenso orario predetto è maggiorato nella misura del 30%. Per l'attività svolta nelle ore notturne dei giorni festivi ai sensi di legge la maggiorazione è del 50%;
IV) compenso aggiuntivo determinato con i criteri di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b) (b2 e b3), del D.P.R. n. 218/1992 (quote mensili di carovita), nella misura corrisposta al 31 dicembre 1997, incrementata del 2,3% dal 1° gennaio 1999 e del 1,4% dal 1° gennaio 2000;
V) indennità di piena disponibilità ai medici che svolgono esclusivamente attività ai sensi del presente Accordo, salvo la libera professione di cui all'articolo 28, per ogni ora risultante dalla lettera di incarico, Euro 0,61;
VI) indennità chilometrica. Ai medici incaricati a tempo indeterminato spetta, qualora si avvalgano del proprio automezzo per spostamenti dovuti allo svolgimento di attività al di fuori dei presidi della Azienda, un rimborso pari ad 1/5 del prezzo "ufficiale" della benzina verde per ogni chilometro percorso, nonché adeguata assicurazione dell'automezzo;
VII) per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 51, comma 5 è corrisposto un compenso per ogni ora incarico pari ad Euro 1,15 non valutabile ai fini della determinazione del premio di operosità;
B. quota oraria derivante dalle risorse messe a disposizione delle Regioni dall’ACN 8 luglio 2010, pari ad Euro 0,26 per ciascuna ora di incarico, negoziata a livello regionale, considerate le eventuali riduzioni intervenute ai sensi dell’articolo 6, ACN 8 luglio 2010. - I compensi di cui al comma 1 sono corrisposti entro la fine del mese successivo a quello di competenza. Ai soli fini della correntezza del pagamento si applicano le disposizioni previste per il personale dipendente dalle Aziende.
- Al medico della medicina dei servizi che partecipa ai progetti obiettivo, ai programmi e alle attività stabilite dagli Accordi regionali spettano quote variabili secondo quanto determinato dagli Accordi stessi.
- Su tutti i compensi di cui al presente articolo, al netto degli Accordi regionali ed aziendali, l’Azienda versa trimestralmente e con modalità che assicurino l’individuazione dell’entità delle somme versate e del medico cui si riferiscono, un contributo previdenziale, a favore del competente fondo di previdenza di cui al Decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni, con quota parte a carico dell'Azienda pari al 14,16%. L’aliquota previdenziale a carico del medico è stabilita dall'ENPAM, a norma dell’articolo 1, comma 763 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
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