ART. 59 – PREMIO DI COLLABORAZIONE
- Ai medici incaricati a tempo indeterminato è corrisposto un premio annuo di collaborazione pari a un dodicesimo del compenso orario di cui all’articolo 57, comma 1, lettera A, punti I), II), IV) e V).
- Detto premio è liquidato entro il 31 dicembre dell’anno di competenza.
- Al medico che cessa dal servizio prima del 31 dicembre il premio viene calcolato e liquidato all’atto della cessazione del servizio.
- Il premio di collaborazione non compete al medico nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di sospensione o di risoluzione del rapporto professionale per motivi disciplinari.
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