ART. 68 – TRATTAMENTO ECONOMICO – RIPOSO ANNUALE
- Il trattamento economico del medico di emergenza sanitaria territoriale è costituito da:
A. compenso orario, pari ad Euro 23,39 per ogni ora di attività svolta ai sensi del presente Capo con la decorrenza prevista dall’articolo 5, comma 1, tabella A4, del presente Accordo;
B. quota oraria derivante dalle risorse messe a disposizione delle Regioni dall’ACN 8 luglio 2010, pari ad Euro 0,26 per ciascuna ora di incarico, negoziata a livello regionale, considerate le eventuali riduzioni intervenute ai sensi dell’articolo 6, ACN 8 luglio 2010. - Gli Accordi regionali ed aziendali, per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 65, commi 2, 3, 4 e 5, nonché di ulteriori compiti individuati dalla contrattazione, prevedono i compensi da corrispondere ai medici che partecipano alle relative attività.
- Fatti salvi gli Accordi regionali in essere alla data di entrata in vigore dell’ACN 23 marzo 2005, al medico addetto all’emergenza sanitaria territoriale spetta un periodo annuale retribuito di astensione obbligatoria dal lavoro per riposo pari a 21 giorni lavorativi esclusi i festivi, da fruirsi per 11 giorni a scelta da parte del medico e per i restanti 10 su indicazione dell’Azienda sulla base delle esigenze di servizio, purché l’assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a tre volte l’impegno orario settimanale. Qualora sussistano eccezionalmente incarichi inferiori a 38 ore settimanali, il periodo di riposo è ridotto in misura proporzionale. Il periodo di riposo annuale è commisurato alla durata dell’incarico.
- Le eventuali ore di servizio eccedenti le 38 settimanali, attribuite temporaneamente dall’Azienda e a garanzia della copertura del servizio, sono retribuite aggiuntivamente secondo le determinazioni previste dagli Accordi regionali.
- I compensi sono corrisposti entro la fine del mese successivo a quello di competenza.
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