ART. 70 - CAMPO DI APPLICAZIONE
- Il D.Lgs. 22 giugno 1999, n. 230, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 433, ha introdotto il riordino della medicina penitenziaria ed assegnato al Servizio Sanitario Nazionale il compito di assicurare alle persone detenute o internate livelli di prestazioni di prevenzione, di diagnosi, di cura e riabilitazione analoghi a quelli garantiti ai cittadini in stato di libertà, sulla base degli obiettivi generali, di salute e dei livelli essenziali di assistenza individuati nel piano sanitario nazionale e regionale.
- Il presente Capo regolamenta l’attività svolta dai medici in rapporto di convenzionamento con il S.S.N. operanti all’interno degli Istituti penitenziari, a seguito del trasferimento delle funzioni sanitarie ai sensi dell’articolo 2, comma 283, lettera a) della L. 24 dicembre 2007, n. 244 e dal D.P.C.M. 1 aprile 2008.
- I successivi articoli disciplinano il rapporto di convenzionamento instaurato tra le Aziende sanitarie ed i medici del servizio di assistenza penitenziaria, per l’espletamento delle attività afferenti alla medicina generale.
- Dalla data di entrata in vigore del presente Accordo tali medici assumono la denominazione di medici di assistenza penitenziaria.
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