ART. 71 - MEDICI OPERANTI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI
- L'attività assistenziale presso gli Istituti penitenziari è assicurata dal servizio medico di base secondo il modello organizzativo definito dalla Regione con riferimento all'Accordo 22 gennaio 2015 della Conferenza Unificata, sul documento “Linee guida in materia di modalità di erogazione dell’assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari per adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali”. I suddetti modelli organizzativi tengono conto anche dei rapporti di lavoro trasferiti al Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell’articolo 2, comma 283, lettera a) della L. 24 dicembre 2007, n. 244 e dal D.P.C.M. 1 aprile 2008.
- I medici operanti ai sensi del presente Capo prestano attività assistenziale a tutta la popolazione detenuta e garantiscono le attività di prevenzione, promozione della salute, diagnosi e terapia previste dai Livelli Essenziali di Assistenza, espletando, in particolare, i seguenti compiti:
− erogano le prestazioni di prevenzione, diagnosi e cura;
− prescrivono gli accertamenti necessari, le consulenze specialistiche e rilasciano le specifiche certificazioni richieste;
− redigono e aggiornano la cartella clinica individuale;
− assicurano la presenza con orari predeterminati nell'ambito del modello organizzativo aziendale;
− assicurano il raccordo con le altre figure professionali presenti all'interno del presidio per una corretta gestione clinica del paziente detenuto;
− effettuano visite periodiche nell'ambito delle attività di medicina d'iniziativa e aderiscono alle campagne vaccinali e di educazione sanitaria;
− redigono la certificazione dell'infortunio sul lavoro dei detenuti su modulo INAIL;
− redigono la certificazione dello stato di malattia del lavoratore detenuto secondo la normativa vigente;
− rilasciano la relazione sanitaria indirizzata al medico curante per i singoli detenuti in carico al momento della loro scarcerazione o al medico dell'Istituto di destinazione in caso di trasferimento;
− garantiscono la continuità dell'assistenza con eventuale refertazione all'autorità giudiziaria.
I medici del presente Capo svolgono altresì i seguenti compiti specifici:
− effettuano la valutazione medica dei nuovi ingressi;
− esprimono pareri e forniscono indicazioni di natura sanitaria su richiesta del Consiglio di disciplina;
− inviano all'autorità giudiziaria le segnalazioni d'obbligo in caso di lesioni rilevate nel corso della visita esplicitando la compatibilità delle stesse con la dichiarazione del detenuto;
− dispongono l'isolamento sanitario in caso di malattia contagiosa e particolare sorveglianza;
− certificano l'idoneità dei detenuti alla traduzione e rilasciano il relativo nulla osta;
− eseguono le visite periodiche ai detenuti in isolamento per motivi giudiziari, disciplinari e sanitari e in particolari condizioni di rischio quali lo sciopero della fame e delle terapie e altri atti autoaggressivi. - I medici che operano negli Istituti penitenziari svolgono la propria attività nel rispetto di tutte le norme deontologiche, civili e penali che regolano l’esercizio professionale nel Sistema Sanitario Nazionale e sono tenuti altresì al rispetto dei regolamenti penitenziari, così come sancito dal D.Lgs. 22 giugno 1999, n. 230.
- Il medico in turno di servizio deve essere presente fino all’arrivo del medico addetto al turno successivo. Al medico che deve prolungare il proprio turno per ritardato arrivo del medico addetto al turno successivo, spetta un compenso aggiuntivo pari all’eccedenza di orario svolto. Tale compenso viene trattenuto in misura corrispondente al medico ritardatario.
- Il "Servizio sanitario penitenziario" opera sotto la responsabilità di un medico in servizio all’interno della struttura che coordina gli interventi delle professionalità sanitaria coinvolte, ivi incluse quelle specialistiche ospedaliere delle sezioni specializzate o dedicate e quelle dei servizi territoriali per la presa in carico del disagio psichico o delle patologie da dipendenza.
- Qualora l'Azienda, nell'ambito delle proprie determinazioni, decida di individuare il Responsabile/Referente di cui al comma 5 tra i medici di cui al presente Capo, la procedura di designazione dovrà tener conto dei seguenti criteri:
− il Responsabile/Referente dovrà espressamente accettare l'incarico ed essere disponibile a svolgere tale funzione e a garantirne il mantenimento per il periodo previsto;
− l'incarico ha una durata di norma triennale. - Il Responsabile/Referente di cui al comma 5, con comprovata esperienza, svolge, in particolare, i seguenti compiti:
− garantisce la sua presenza tutti i giorni feriali, secondo quanto stabilito in funzione della tipologia del presidio e le esigenze di servizio definite dall'Azienda di competenza;
− coordina gli interventi di tutte le professionalità sanitarie coinvolte e garantisce il regolare svolgimento delle attività previste dal modello organizzativo;
− definisce i generali bisogni assistenziali dei detenuti;
− sovraintende alla corretta compilazione dei diari clinici da parte di tutti gli operatori preposti e alla tenuta di tutta la documentazione afferente;
− è responsabile della gestione dei locali sanitari, della gestione di strumentazione ed arredi;
− relaziona all'Autorità Giudiziaria e/o al Direttore del carcere lo stato di salute del detenuto. In sua assenza la funzione può essere delegata ad altro medico del presidio;
− mantiene costanti rapporti con la direzione penitenziaria e le sue articolazioni funzionali, anche in ragione dell'alta complessità della gestione clinico-assistenziale e della specificità giuridica delle persone detenute ed internate. - Al Responsabile/Referente di cui al comma 6 è riconosciuto un compenso commisurato alle funzioni assegnate e ai risultati ottenuti. Gli Accordi Integrativi Regionali definiscono l'entità della remunerazione destinata alla funzione di Responsabile/Referente, il cui onere è finanziato attraverso la quota assegnata agli Accordi Integrativi Regionali di cui all'articolo 75, comma 2 del presente Accordo.
- Il Direttore Generale dell'Azienda conferisce la funzione, valuta annualmente i risultati raggiunti e può procedere alla sostituzione del Responsabile/Referente anche prima della scadenza.
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