ART. 74 - SOSTITUZIONI, INCARICHI A TEMPO DETERMINATO E PROVVISORI
- Il medico impossibilitato ad effettuare il turno assegnato deve darne comunicazione al Responsabile/Referente di cui all'articolo 71, comma 6 per la necessaria sostituzione.
- Le Aziende possono organizzare turni di reperibilità domiciliare per garantire il servizio in caso di improvvisa assenza o impedimento del medico di turno secondo modalità di attuazione e retribuzione definite con Accordi regionali.
- L'Azienda, in attesa del conferimento degli incarichi a tempo indeterminato di cui all’articolo 71, può conferire incarichi provvisori, secondo l’ordine della graduatoria aziendale di disponibilità di cui all’articolo 19, comma 6, per un periodo non superiore a dodici mesi, interpellando prioritariamente i medici residenti nell'ambito dell'Azienda, in Regione e da ultimo fuori Regione. L'incarico provvisorio cessa alla scadenza o a seguito del conferimento dell’incarico a tempo indeterminato.
- Per sopravvenute esigenze di servizio o di altro genere, le Aziende possono conferire incarichi a tempo determinato della durata massima di sei mesi, secondo l’ordine della graduatoria aziendale di disponibilità di cui all'articolo 19, comma 6 interpellando prioritariamente i medici residenti nell'ambito dell'Azienda stessa.
- Alla sostituzione del medico sospeso dal servizio per le condizioni previste dall’articolo 22, provvede la Azienda con le modalità di cui ai precedenti commi.
- Per lo svolgimento dell’attività di cui al presente articolo al medico spetta il trattamento economico indicato all’articolo 75, commi 1 e 2.
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